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Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione
Con la soppressione dell'obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dalla legge n. 383/2001, l'onere di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342/200, per i soggetti in contabilità semplificata non è più compatibile con il vigente sistema giuridico. Pertanto, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, come detto, possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010.
(Vedi risoluzione n. 14 del 2010)
Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula di contratto di locazione finanziaria
La plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale acquistato dal professionista in data anteriore al 1° gennaio 2007 non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale. La deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività professionale è tuttavia limitata agli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. La nuova formulazione dell'articolo 54 del Tuir stabilisce che per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2010 la rendita catastale dell'immobile non potrà essere portata in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2010.
(Vedi risoluzione n. 13 del 2010)
Nuovi codici per il versamento dei diritti camerali
Con la risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici ente 'MB' e 'FM' per consentire il versamento dei diritti annuali alle nuove camere di commercio delle province di Monza-Brianza e Fermo. I nuovi codici consentiranno il versamento dei diritti camerali utilizzando i codici tributo '3850', '3851', '3852' e '3869' da abbinare alle nuove sigle citate. Contestualmente vengono soppressi i codici tributo da '3863' a '3871', escluso il '3869'. Al fine di non creare disagi ai contribuenti la soppressione dei suddetti codici ha efficacia a partire dal 1° agosto 2010.
(Vedi risoluzione n. 12 del 2010)
Per i consolati tessere sanitarie e codici fiscali via Posta
Con la circolare n. 7/E del 22 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, chiarisce che l'invio delle tessere sanitarie e dei codici fiscali per i contribuenti non residenti in Italia avverrà tramite Poste italiane. Il servizio finora era garantito dal corriere diplomatico. Spetterà poi ai consolati consegnare i documenti ai soggetti interessati. Per ottimizzare i tempi l'Agenzia ha predisposto un nuovo servizio attraverso il quale i consolati potranno stampare il certificato di attribuzione del codice fiscale che ha piena validità grazie al timbro e alla firma della rappresentanza diplomatico-consolare.
(Vedi circolare n. 7 del 2010)
Rimpatrio di attività detenute all'estero – Chiarimenti
Con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini dello scudo fiscale quater. In caso di rimpatrio giuridico attraverso un mandato affidato ad una società fiduciaria non è necessario ricorrere allo schema dell'intestazione fiduciaria del bene. Se la società fiduciaria non è tenuta ad applicare una tassazione a titolo definitivo sui redditi afferenti al patrimonio rimpatriato, l'obbligo spetta al contribuente che dovrà farlo nella dichiarazione annuale dei redditi previa comunicazione anche dei flussi reddituali non fiscalmente rilevanti. Eventuali operazioni di emersione compiute tra il 16 e il 29 dicembre 2009 non rientrano nel campo di applicazione dello scudo fiscale. La circolare contiene poi una serie di indicazioni in merito all'operatività delle cause ostative che potranno essere rimosse entro il 31 dicembre 2010 a prescindere dal momento in cui si effettua la sanatoria nel corso dell'anno.
(Vedi circolare n. 6 del 2010)
Irpef – detrazione – spese iscrizione dottorato di ricerca presso l'Università
Sono detraibili le spese sostenute per frequentare il corso di dottorato di ricerca. Secondo l'Agenzia delle Entrate i corsi di dottorato di ricerca sono corsi di istruzione universitaria e, come tali, possono fruire della detrazione Irpef del 19%. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate. Nell'istanza di interpello presentato un contribuente aveva visto negarsi lo sconto Irpef da un centro di assistenza fiscale.
(Vedi risoluzione n. 11 del 2010)
Acquisto di medicinali e scontrino fiscale
Con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini delle detrazioni e delle deduzioni Irpef per certificare l'acquisto dei medicinali non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico. Gli 'scontrini parlanti' possono poi certificare l'acquisto del medicinale anche se le dizioni obbligatorie per legge sono abbreviate. Per farmaci da banco è sufficiente, ad esempio, la scritta 'otc'. Non è possibile però integrare le informazioni indicate nel documento con altra documentazione producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico od del foglietto illustrativo del medicinale.
(Vedi risoluzione n. 10 del 2010)
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, fornisce chiarimenti sui nuovi obblighi Intrastat. Non essendo stata pubblicata la normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria gli operatori del settore vivono 'obiettive condizioni di incertezza'. E' ragionevole pertanto ritenere che gli stessi possano incorrere in errori nella compilazione egli elenchi in questione. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a patto che i contribuenti provvedano a sanare le violazioni entro il 20 luglio 2010.
(Vedi circolare n. 5 del 2010)
Detrazione spese per acquisto parrucca
Le spese per l'acquisto di una parrucca volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia possono rientrare nel novero delle spese sanitarie detraibili. Le stesse, pertanto, beneficiano dello sconto Irpef del 19%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010.
(Vedi risoluzione n. 9 del 2010)
Modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari
Con la corposa circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità che hanno investito le misure cautelari. Sequestro e ipoteca possono applicarsi anche ai crediti per tributi ed interessi e non solo a quelli relativi alle sanzioni. La richiesta di queste misure va però motivata, anche in base ai comportamenti dei contribuenti. L'adozione delle misure cautelari potrà fondarsi infatti anche in base alle risultanze del bilancio di esercizio e sull'effettuazione di operazioni straordinarie. Inoltre i provvedimenti cautelari dovranno coordinarsi con gli istituti deflattivi del contenzioso cosicché la volontà di chiudere una controversia non contrasti con un comportamento particolarmente penalizzante per il contribuente. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari, poi, si potranno effettuare indagini finanziarie che potranno attivarsi anche sulla base dell'avviso di accertamento. Ma in linea generale si dovranno osservare i parametri quantitativi che identificano l'intero ammontare del credito.
(Vedi circolare n. 4 del 2010)

 


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