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Iva. Prova delle cessioni intracomunitarie
La prova delle cessioni franco fabbrica intra Ue può avvenire con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato membro se il cedente nazionale non è in grado di esibire il documento di trasporto. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008.
(Vedi risoluzione n. 477 del 2008)
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Nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta disposto dal dl 185/08
Con la risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto i nuovi codici tributo che i contribuenti potranno utilizzare per recuperare in compensazione, con il modello F24, il mini sconto disposto sugli acconti Ires ed Irap 2008. Le società che hanno versato gli acconti 2008 prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 potranno recuperare il credito del 3% già con il modello F24 in scadenza il 16 dicembre.
(Vedi risoluzione n. 476 del 2008)
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Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Per avere diritto alle agevolazioni fiscali del 55% in caso di fornitura e posa in opera di un portone d'ingresso è necessario che lo stesso permetta di conseguire gli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache o per le finestre se si tratta di una porta finestra. Non è sufficiente che il fornitore attesti per iscritto la trasmittenza termica. Questo ha sostenuto l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 475/E del 9 dicembre 2008.
(Vedi risoluzione n. 475 del 2008)
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Acquisto o perdita della residenza di persone fisiche in caso di trasferimento in corso d'anno
Con la risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in risposta ad un interpello formulato da un cittadino svedese che in un periodo dell'anno aveva lavorato sia in Svezia che in Italia. Secondo l'Agenzia, la perdita della residenza fiscale, nel caso in cui un soggetto si trasferisce all'estero e quindi la tassazione di tutti i redditi prodotti nel nuovo Paese è subordinata alla convenzione stipulata tra l'Italia e lo stesso Paese estero. La soluzione prospettata dal contribuente relativa al frazionamento del periodo d'imposta se rappresenta una eventualità ben presente al legislatore italiano (vedi Convenzione con la Svizzera e con la Germania) non è percorribile perché manca nella Convenzione Italia-Svezia.
(Vedi risoluzione n. 471 del 2008)
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Regime di neutralità fiscale per le fusioni intraUe
Con la risoluzione n. 470/E del 3 dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad un caso di incorporazione tra società di diritto comunitario. Per le operazioni di fusioni tra una società tedesca e una operante con proprie sedi secondarie in Italia si rende applicabile il regime di neutralità fiscale disposto dall'articolo 172 del Tuir per le operazioni domestiche, 'in quanto queste ultime anche dal punto di vista civilistico non sono operazioni realizzative'.
(Vedi risoluzione n. 470 del 2008)
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Omologazione di trattamento fiscale delle operazioni interne e delle importazioni
Con la risoluzione n. 469/E del 3 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni derivanti dalle importazioni scontano il medesimo trattamento fiscale delle transizioni interne. Ciò a patto, però, che i beni possano qualificarsi come ‘finiti’ intendendosi per tali quei beni che, pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque riconoscibili, in quanto le loro specifiche individualità e funzionalità non vengono meno qualora i medesimi concorrano a realizzare la costruzione dell’opera. Un’omogeneità di trattamento Iva tra importazioni ed operazioni interne va riconosciuta quindi anche all’importazione di ‘moduli fotovoltaici, inverters e strutture metalliche di supporto’. Ma tale agevolazione è rivolta solo in favore di cessionari che si configurino come soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali, restando esclusi coloro che operano nelle fasi intermedie e di commercializzazione (come i distributori ed i grossisti).
(Vedi risoluzione n. 469 del 2008)
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Bonus aggregazioni – Requisito dell'indipendenza
L'appartenenza ad uno stesso consorzio di aziende impedisce di fruire del bonus aggregazioni. Ciò per mancanza del requisito d'indipendenza. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 468/E del 3 dicembre 2008. Due aziende operanti nel settore edile hanno posto in essere un'operazione di conferimento aziendale ai sensi dell'articolo 176 del Tuir per la creazione di una società di nuova costituzione.
(Vedi risoluzione n. 468 del 2008)
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L'Iva nei servizi telematici
Con la risoluzione n. 466/E del 3 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'esenzione Iva per le prestazioni di servizi bancari e finanziari effettuate da una società in outsourcing. Per i servizi telematici eseguiti da una società esterna agli istituti di credito l'Iva è esente se la fornitura non si limita alla mera prestazione informatica, ma prevede anche la responsabilità sulla corretta esecuzione.
(Vedi risoluzione n. 466 del 2008)
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Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. Tonnage tax) – Tassazione delle plusvalenze
Con la risoluzione n. 465/E del 3 dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello formulato da un contribuente che chiedeva di conoscere il trattamento da riservare alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di imbarcazioni acquisite a seguito di conferimento aziendale posto in essere prima dell'esercizio dell'opzione. Secondo l'Agenzia, ai conferimenti anti-opzione non si applica la tonnage tax. Il contribuente istante, ancorché abbia acquisito la proprietà delle navi all'atto del conferimento, per il periodo di imposta in cui le navi sono state cedute, è tenuto ad aggiungere all'imponibile determinato forfetariamente la differenza tra il corrispettivo di cessione delle navi ed il costo non ammortizzato dell'esercizio antecedente all'ingresso in tonnage tax.
(Vedi risoluzione n. 465 del 2008)
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Rilascio del certificato di proprietà dei veicoli – Imposta di bollo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 462/E del 2 dicembre 2008, in risposta ad un interpello formulato dall'Automobile Club d'Italia ha chiarito che il rilascio del certificato di proprietà senza l'annotazione del fermo amministrativo costituisce un documento rilasciato in 'originale' ed in quanto tale soggetto fin dall'origine all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. Parimenti, è soggetta fin dall'origine alla stessa imposta di bollo anche la richiesta volta ad ottenere il rilascio del certificato di proprietà senza l'annotazione del fermo amministrativo.
(Vedi risoluzione n. 462 del 2008)
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