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Successione per rappresentazione – Disciplina applicabile ai fini dell'imposta sulle successioni
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 12 febbraio 2010, chiarisce il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni, alle devoluzioni attribuite al chiamato all'eredità per rappresentazione. Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, appunto, per determinare la base imponibile dell'imposta applicabile occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentante. A quest'ultimo verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto naturale di parentela con il de cuius. Ma, se i chiamati all'eredità sono i nipoti ex fratre del de cuius che, come detto, subentrano per rappresentazione, agli stessi non può essere riconosciuta alcuna franchigia.
(Vedi risoluzione n. 8 del 2010)
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