Novità Fiscali
Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato
Con la risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito formulato da un genitore che nel 2023 ha acquistato un’automobile per il trasporto del figlio disabile. In tale occasione l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
Il contribuente ha chiesto se, ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio spetta anche con riferimento al ‘valore’ del veicolo concesso ‘in permuta’ al concessionario.
La normativa prevede una detrazione dall’imposta lorda, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto di automezzi per soggetti disabili. La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo nuovo o usato e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Non sono contemplate, pertanto, le spese di ordinaria manutenzione come l’assicurazione, il carburante, gli pneumatici ecc. .
La detrazione del 19% si calcolo sul predetto tetto di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni. Concorrono al raggiungimento del predetto limite anche le spese di riparazione, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del mezzo.
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di
motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona disabile;
motoveicoli e autoveicoli, anche non adatti, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
La richiesta di chiarimenti da parte del contribuente nasce dal fatto che la legge di Bilancio 2020 ha subordinato la detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ossia ‘carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento’. Per altri sistemi di pagamento si intendono ‘le ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli’.
La condizione prevista dalla manovra 2020 vale anche per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con handicap. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, fa presente che il provvedimento con il quale dovevano essere specificati ‘gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241/1997’ non è stato emanato e che di conseguenza, come precisato nella risposta ad istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre 2020, ‘l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva’.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, è possibile ritenere che le ‘ulteriori modalità’ ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire efficaci controlli da parte degli uffici finanziari.
In merito al caso prospettato si è già anticipato che l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato e il suo ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto per l’acquisto del nuovo mezzo. Poiché il pagamento è stato effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, si sono compensati in questo modo i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti; di conseguenza la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Il pagamento, inoltre, può essere considerato tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il ‘valore’ dell’auto usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo.
L’acquirente in possesso della documentazione necessaria potrà fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, nel rispetto del tetto massimo di 18.075,99 euro, considerando, non solo l’importo corrisposto mediante sistemi di pagamento tracciabili, ma anche l’ammontare del ‘valore’ di cessione del veicolo usato.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
Per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 12 dicembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta in parola ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7038’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto legge 7 maggio 2024 n. 60’.
In sede di compilazione del mod. F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo ‘anno di riferimento’ è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato ‘AAAA’.
Ogni beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali