Rassegna Stampa Fiscale
Aiuti pubblici, Palazzo Chigi stoppa la norma del Mef sui controlli
Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 6
Il tema è delicato. Da una parte c’è il ministero dell’Economia con il ministro Giorgetti che in prima persona si è esposto nel difendere il principio in base al quale chi riceve aiuti pubblici deve rendere conto del loro utilizzo. Dall’altra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che, di recente, ha ricordato di aver ‘impedito’ l’approvazione di ‘una norma ingiusta’ come quella originaria che aveva acceso la battaglia nel Governo. Il provvedimento prevedeva di spedire controllori del Mef in tutte le aziende o enti destinatarie di aiuti pubblici per almeno 100 mila euro. Il testo finale, dopo i ritocchi e le smussature, finito nella legge di Bilancio affida i controlli ai professionisti dei collegi sindacali facendo venir meno l’idea di dover reclutare migliaia di ispettori al Mef. A Palazzo Chigi il compito di varare un decreto che aveva il compito di individuare la soglia di aiuto che avrebbe fatto scattare le verifiche. Questo decreto non è mai arrivato. La premier ha chiesto a via XX Settembre di conoscere quanti siano gli enti e le società destinatarie degli aiuti.
L’uscita dal consolidato impone i vincoli al riporto delle perdite
Il Sole 24 Ore - A.Germani, E.Reich e F.Vernassa - Pag. 30
Il Dm Economia del 27 giugno 2025 introduce un regime complesso per la gestione delle perdite infragruppo ex art. 177-ter TUIR, meno flessibile rispetto al consolidato fiscale. Nel consolidato, le perdite pregresse restano utilizzabili solo da chi le ha generate, ma quelle maturate nel regime possono essere assorbite da nuove entità entranti. Diversa la logica per fusioni, scissioni o conferimenti: qui contano la natura e il momento delle perdite. Se infragruppo, sono riportabili; altrimenti, soggette a limiti o interpello. La relazione al decreto evidenzia che il consolidato, pur semplificato, può prestarsi a usi elusivi (es. “commercio di consolidato”), da contrastare con la norma antiabuso. Il coordinamento tra regime perdite e consolidato si traduce comunque in una stretta: le perdite derivanti da operazioni straordinarie con soggetti esterni al consolidato sono trattate come “ante ingresso” e non liberamente compensabili. Anche le perdite riattribuite a società uscenti dal consolidato sono sempre considerate non omologate.
Rottamazione cartelle, spinta a chiudere le liti
Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 31
Contenzioso tributario. Tra gli interventi strutturali per deflazionare il contenzioso, nella delibera del Csm arriva anche la proposta di una norma che dichiari l’estinzione dei giudizi tributari, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, e che porti una chiarezza definitiva sul momento in cui si cristallizza la ‘chiusura’. La proposta punta a smaltire le pendenze riconoscendo quel momento a seguito del versamento della prima o unica rata. Di fatto in questo modo non si dovrebbe attendere la fine dei piani di pagamento a novembre 2027. Anche perché la domanda di rottamazione porta con sé la rinuncia ai contenziosi pendenti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Liti fiscali, stop alla cassazione’ – pag. 26)
Software di controllo dello spalma-crediti con errore bloccante
Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 34
Attualmente, le persone fisiche non possono inviare i modelli integrativi 2023 per lo “spalma-detrazioni” a causa di un errore bloccante nel software di controllo. Il problema nasce perché, nonostante l’aggiornamento dei modelli e l’aggiunta della casella «Opzione 2023» che consente la rateizzazione in dieci anni, il software richiede ancora l’importo rateizzato in quattro anni. Questo crea un’incongruenza nel rigo RP48, colonna 10. La legge di Bilancio 2025 aveva previsto questa possibilità di rateizzare in dieci anni presentando un’integrativa entro il 31 ottobre 2025. Le istruzioni e il software sono stati aggiornati solo a metà giugno 2025, ma l’errore persiste. Il blocco crea incertezza tra i contribuenti, specialmente per chi ha già pagato imposte maggiori entro il 30 giugno. Il software accetta il nuovo importo nei righi da RP41 a RP47, ma non in RP48. L’incongruenza non appare nel programma Fisconline in fase di compilazione. Serve quindi un ulteriore aggiornamento del software per risolvere il problema.
Sanzioni più favorevoli non nel fisco
Italia Oggi - Ernesto Vetrano - Pag. 26
Il favor rei si applica sempre nel diritto penale, ma la retroattività delle sanzioni più favorevoli non vale per le violazioni fiscali. Con la sentenza n. 17113 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione ha affrontato un nodo fondamentale del diritto tributario: l’inapplicabilità del favor rei alle sanzioni fiscali, anche quando successivamente più miti. L’occasione è stata l’entrata in vigore del Dlgs n. 87/2024 che ha ridotto significativamente l’entità delle sanzioni per molte violazioni tributarie. Tuttavia, il decreto ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano solo alle infrazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024. Nel diritto penale la legge più favorevole si applica anche retroattivamente mentre in ambito tributario la Corte ha sostenuto che non vi è una regola analoga automatica.
Incasso giuridico con tassazione sul socio
Italia Oggi - Gianluca Stancati, Giosuè Manguso - Pag. 26
La rinuncia del socio non imprenditore ai dividendi deliberati, se da una parte non si considera sopravvenienza imponibile in capo alla partecipata d’altro canto determina per il socio medesimo ‘l’incasso giuridico’ degli ammontari coinvolti, con conseguente rilevanza fiscale ed assoggettabilità alla ritenuta del 26%. In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 182/2025, non condividendo la soluzione interpretativa proposta dall’istante. L’Agenzia non richiama neanche la giurisprudenza della Cassazione che in tema di interessi rinunciati su finanziamenti societari aveva escluso la tassazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria il caso dei dividendi è diverso: la rinuncia non elimina il diritto già sorto e quindi si genera un obbligo fiscale. Il ‘salto d’imposta’ non si verifica, ma resta la rilevanza fiscale del credito al momento della sua origine.
Permute di azioni in neutralità
Italia Oggi - Giosué Manguso, Gianluca Stancati - Pag. 27
Con la risposta n. 180 del 7 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle operazioni di cessioni di quote aziendali. La disciplina fiscale della permuta di partecipazioni, nel testo antecedente le modifiche ex dlgs n. 192/2024, accorda il regime di neutralità alle operazioni di scambio mediante permuta laddove l’acquirente consegua/integri il controllo nella società scambiata e attribuisca azioni proprie ai soci di quest’ultima. Si richiede che il permutante attribuisca ai titoli ricevuti un valore contabile corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni date in cambio. Non verificandosi tale condizione, trova applicazione l’ordinario regime realizzativo, a nulla rilevando i dettagli circa le partecipazioni, diverse da quelle proprie dell’avente causa, incluse nelle transazioni. I connotati civilistici, riconducibili all’art. 1552 c.c., precludono a priori di invocare in alternativa il comma 2 del medesimo art. 177 del Tuir in quanto norma destinata alla diversa fattispecie del conferimento.
Rimborso spese, non serve la tracciabilità all’estero
Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani - Pag. 27
Con il Dl 84/2025 sono cambiate le regole sulla tracciabilità delle spese, con effetti dal 1° gennaio 2025. L’AIDC di Milano ha evidenziato che la novità principale riguarda l’ambito territoriale: l’obbligo di tracciabilità ora vale solo per spese sostenute in Italia. Per spese all’estero, la tracciabilità non è più necessaria per la deducibilità o l’esclusione dal reddito del dipendente. Tuttavia, i rimborsi spese analitici pagati con mezzi non tracciabili prima del 2025 confluiscono nel reddito e sono soggetti a ritenuta. Rimane irrisolto il disallineamento tra le regole per determinare l’imponibile Ires/Irap e gli obblighi del sostituto d’imposta per soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Il sostituto dovrà applicare le nuove regole da subito, anche se per l’impresa valgono da un periodo d’imposta successivo.
Start up, detrazioni in differita
Italia Oggi - Gianluca Stancati, Giosué Manguso - Pag. 30
La normativa fiscale premia gli investimenti in start-up e PMI innovative anche se effettuati in forma indiretta tramite fondi (OICR). Per ottenere la detrazione IRPEF del 30%, il fondo deve investire almeno il 70% del suo patrimonio in attività agevolabili entro il termine del periodo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 184 del 7 luglio 2025, ha chiarito che il diritto alla detrazione non nasce con la sola sottoscrizione delle quote, ma solo nel periodo d’imposta in cui è soddisfatto il requisito del 70%. Questo chiarimento risolve un problema temporale frequente: i fondi, infatti, non sempre riescono a investire subito le somme raccolte. La posizione dell’Agenzia consente di posticipare la fruizione dell’agevolazione, allineandola al momento in cui il fondo ha effettivamente realizzato gli investimenti qualificati. Tale interpretazione garantisce coerenza con le finalità della norma e maggiore certezza per i contribuenti.
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